Call for tenders' details

Title:
Somministrazione di lavoratori interinali per l'EFSA
Contracting authority:
European Food Safety Authority (EFSA)
TED publication date:
22/03/2021
Time limit for receipt of tenders:
25/05/2021
Status:
Closed
Status
09/04/2021
05/05/2021
English (en)
Question details
richiesta chiarimenti
Con riferimento all’art. 1.2.2 del Capitolato d’Oneri (Supervisione e periodo di prova) Si precisa che in base all'art. 33 del CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro stabilisce al comma 3. I l periodo di prova è determinato in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dall’inizio della missione. Si chiede quindi conferma a codesta Amministrazione che trovi esclusiva applicazione quanto disposto dall'Art. 33 ccnl per la categoria delle Agenzie di somministrazione citato. 5) Con riferimento all’art. I.11 dello schema di contratto quadro (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO A OPERA DI UNA DELLE PARTI ) si precisa che l’eventuale richiesta di risoluzione non solleverà l’Amministrazione Aggiudicatrice dall’obbligo di rimborsare al contraente aggiudicatario quanto sostenuto per il singolo contratto di prestazione di lavoro in essere e fino alla naturale scadenza, in quanto dovute per legge e per contratto collettivo applicato (art. 45 CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro).
05/05/2021
Si conferma che troverà applicazione la normativa applicabile in tema di somministrazione di lavoro in merito alla disciplina del periodo di prova. Si ricorda che l’art. 45 del CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro prevede un obbligo alla corresponsione integrale del trattamento economico originariamente previsto in capo all’agenzia di somministrazione. In tale contesto, si conferma che le previsioni dello schema di contratto quadro relative alla risoluzione sono conformi alla normativa applicabile e in particolare all’art. 33 comma 2 del d.lgs. 81/2015. EFSA rimborserà al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore del lavoratore somministrato fino alla cessazione della missione del suddetto lavoratore presso EFSA.