Call for tenders' details

Title:
Service de mise à disposition de personnel intérimaire par des agences d'intérim...
Contracting authority:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
TED publication date:
04/02/2022
Time limit for receipt of tenders:
07/03/2022
Status:
Closed
Status
23/02/2022
28/02/2022
italiano (it)
Question details
chiarimenti normativi
• SPECIFICHE TECNICHE. Art. 4.1 per quanto attiene la sfera salute e sicurezza, si precisa nel servizio di somministrazione lavoro tutta la materia dell’igiene e sicurezza è in capo all’impresa utilizzatrice. La formazione, stante quanto disposto dal d.lgs. n.81/2015 e dal d.lgs. n.81/2008, è un onere posto in capo all’utilizzatore. Dal combinato disposto dei dettati normativi richiamati si evince, infatti, che: “Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” (art. 34, comma 3 d.lgs. n. 81/2015) “L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015).” Gli oneri, in tema di salute e sicurezza, posti inderogabilmente in capo all’utilizzatore sono: - Sorveglianza sanitaria - Formazione- Fornitura dei DPI, Redazione del DVR, nomina medico competente, DUVRI se necessario presso locali terzi, rispetto protocolli COVID. Pertanto, si chiede di precisare che l’inciso secondo cui i lavoratori verranno sottoposti ad esami medici specifici organizzati dai servizi dall’amministrazione aggiudicatrice debba essere inteso come impegno a svolgere un’attività gestionale che non sposta la responsabilità degli adempimenti sulla salute e sicurezza che per legge sono in capo all’utilizzatore. Per quanto attiene l’attività formativa, alla luce dei richiamati disposti normativi, si chiede di rettificare chiarendo che detto onere formativo è in capo all’ente. Al proposito, si evidenzia che a fronte della specificità della normativa della somministrazione di lavoro l’allegato IV “Clausole di sicurezza” non potrà trovare applicazione.
28/02/2022
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